domenica 15 giugno 2008

Undicesimo: non divulgare - di Vania Lucia Gaito


Ce lo aspettavamo, è vero. Il decreto sulle intercettazioni ce lo aspettavamo. Del resto, ce lo avevano promesso (o minacciato).
Un disegno di legge peculiare: saranno intercettabili solo i reati che hanno il massimo della pena edittale dai dieci anni in su, ma con una deroga per i reati contro la pubblica amministrazione, oltre a reati di pedofilia e molestie telefoniche.Inoltre è prevista una modifica dell'articolo 684 del codice penale, che riguarda la pubblicazione arbitraria degli atti di un processo penale: finora era privista la detenzione fino a 30 giorni e una sanzione fino a circa 250 euro (le vecchie cinquecentomila lire). Il nuovo disegno di legge prevede, invece, l'arresto da uno a tre anni (avevamo proprio bisogno di rimpinguare un po' le carceri!) per chi pubblica il testo di intercettazioni o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata la pubblicazione. Per gli editori, invece, è prevista una sanzione economica, proporzionale alla tiratura, che potrebbe raggiungere anche i 400.000 euro.Sembrerebbe, in un primo momento, una restrizione del potere degli editori. Ma, riflettendoci un po', non lo è affatto. Il "rischio della sanzione" porterebbe inevitabilmente ad una forte ingerenza degli editori nella vita e nella fattura dei giornali, con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di giornalista. E i giornalisti, quei pochissimi che fanno ancora il loro mestiere, si ritroverebbero a fare gli impiegati di redazione.Quello che però colpisce particolarmente, in questo disegno di legge, è quanto viene scritto in merito all'emergere, durante le intercettazioni, di reati commessi dal clero. Spesso il clero, nel corso della storia, non è mai stato troppo lontano dal peccato e neppure dal reato. E dunque, perchè non pensare anche al caso in cui, intercettando qua e là, venga fuori il nome di un sacerdote o addirittura di un monsignore? Così, in questo disegno di legge, è previsto che qualora nel corso delle intercettazioni emerga un reato a carico di un sacerdote debba subito essere avvertito il vescovo. Qualora invece emerga un reato a carico di un vescovo, dev'essere avvertito il Vaticano. Perchè questa specifica così particolare, all'interno del disegno di legge? Si pensava, forse, ai reati di pedofilia e alle relative, frequenti, indagini penali? Perchè se è così la faccenda è ben grave. In primo luogo per la peculiarità di trattamento riservato alla Chiesa: se nel corso delle intercettazzioni emerge il nome di un monaco buddista, dev'essere avvertito il suo Maestro? Vale anche per i Protestanti, per i Testimoni di Geova, per gli Avventisti? Perchè, in caso contrario, si darebbe luogo a discriminazioni. Perchè un sacerdote, cittadino italiano, dev'essere trattato diversamente da un maestro elementare, da un bancario, da un idraulico, sempre cittadini italiani? Mi si obietterà che è necessario avvertire le gerarchie superiori perchè si possa dar luogo anche ad un processo canonico. Sarei d'accordo, ma con due "se".Sarei d'accordo se fosse previsto anche il contrario, cioè se fosse imposto alle gerarchie ecclesiastiche di avvertire le Procure in caso sia loro denunciato un reato commesso da un sacerdote. Se, per esempio, un vescovo riceve la denuncia di una direttrice scolastica a carico di un prete pedofilo, tanto per non allontanarci troppo dalla realtà.Sarei d'accordo se i processi canonici si facessero realmente e avessero, tra l'altro, l'esito di spogliare della tonaca i colpevoli. Invece i processi canonici spesso non si fanno, come nel caso di don Cantini e di padre Maciel, per citare due nomi "illustri"; e quando si fanno, hanno esiti per lo meno discutibili. E' ancora sacerdote, per esempio, don Mauro Stefanoni; è ancora sacerdote don Bruno Puleo; è ancora sacerdote don Pierangelo Bertagna; sono ancora sacerdoti centinaia di preti pedofili negli Stati Uniti, in Messico, in Irlanda, in Africa. Sono ancora sacerdoti, con lo stipendio pagato coi soldi dell'otto per mille. Sono ancora sacerdoti, spesso a contatto con i bambini.A che serve dunque, inserire questo caso particolare all'interno di un disegno di legge? Ad avvertire indirettamente l'ecclesiastico di turno che si sta indagando sul suo conto? Dove finisce il diritto e comincia il privilegio? Perchè questo caso particolare mi pare configuri più un privilegio che un diritto. Forse questo era uno degli argomenti di discussione dell'ultimo incontro tra Berlusconi e Ratzinger?


14 giugno 2008 - http://viaggionelsilenzio.ilcannocchiale.it

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